L’IMPORTANZA DELLA STAMPA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E LE FAKE NEWS

“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

È scritto nell’articolo 21 della costituzione Italiana, ed è atto a sancire la libertà di parola e di stampa con l’intenzione di non perseguitare nessun cittadino italiano per aver reso pubbliche le proprie idee. In una società democratica è di grande importanza preservare non solo il diritto di parola, ma è indispensabile dare la possibilità di manifestare il proprio pensiero, per questo la stampa è una risorsa fondamentale , poiché è costituita da idee libere e democratiche.

Non vi è democrazia senza la libertà di manifestare le proprie opinioni ma prima e’ fondamentale avere la possibilità di creare queste opinioni. Dato che ciò avviene soprattutto attraverso i mezzi di informazione è essenziale che essi non siano concentrati in poche mani.

Nel momento in cui la costituzione e’ stata scritta e approvata (emanata il 27 Dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 Gennaio 1948) i mezzi di comunicazione di massa erano principalmente i giornali (quotidiani e periodici) e la radio. Dagli anni cinquanta a essi si e’ aggiunta la televisione e a partire dagli anni 90 Internet.

Quali sono le leggi della stampa tradizionale e la stampa digitale?

LEGGI DELLA STAMPA TRADIZIONALE

“L’articolo 21 della Costituzione repubblicana proclama che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.L’articolo 2 (Diritti e doveri) della legge professionale 69/1963 recita: “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori .
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.

L’art. 48 (Procedimento disciplinare) della legge professionale 69/1963 afferma: “Gli iscritti nell’Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell’articolo 44”. Il potere riconosciuto al Pg di “impulso” significa solo che c’è un interesse pubblico affinché la professione giornalistica si svolga in termini corretti.

L’articolo 15 della legge 47/1948 sulla stampa vieta la pubblicazione di immagini a contenuto impressionante o raccapricciante”: “Le disposizioni dell’art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni), si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”.

LEGGI DELLA STAMPA DIGITALE

“1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche-dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art. 9 della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/96″.


(Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì, fra i dati della gerenza, il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/63 e dell’art.13, comma 5, della legge n. 675/96.
4. il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

ART. 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.

ART. 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

ART. 5
(Diritto all’informazione e dati personali)1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

ART. 6
(Essenzialità dell’informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti

Il sottile confine tra liberta’ di stampa e fake news

“Si intendono per fake news notizie false , notizie fasulle o, ancora, pseudonotizie, informazioni false o fuorvianti, divulgate attraverso qualsiasi media o diffuse allo scopo di essere da questi rilanciate. Possono rappresentarne un esempio tipico articoli o pubblicazioni su reti sociali , redatti con informazioni inventate, ingannevoli o distorte , resi pubblici con il deliberato intento di disinformare o di creare scandalo attraverso i mezzi di informazione, oppure di attirare click su Internet”.

La diffusione delle fake news avviene a una velocità incredibile. Grazie alla facilità di condivisione su piattaforme come Facebook, Twitter e WhatsApp, le informazioni errate possono raggiungere un vasto pubblico in pochi istanti. Le fake news si presentano sotto varie forme, inclusi articoli di notizie inventate, citazioni fuorvianti, immagini manipolate e video falsi. Queste false informazioni spesso cercano di sfruttare le emozioni delle persone, diffondendo paure, pregiudizi e teorie del complotto.

i social


Le fake news possono avere conseguenze dannose sulla società. Possono influenzare l’opinione pubblica, creare divisioni sociali, alimentare l’odio e minare la fiducia nelle istituzioni. Inoltre, le false informazioni possono avere ripercussioni sulla salute pubblica, ad esempio diffondendo teorie antiscientifiche sulla sicurezza dei vaccini o promuovendo cure inefficaci per malattie gravi. Le elezioni politiche possono essere influenzate da notizie false, alterando l’equilibrio democratico e minando la credibilità dei processi elettorali.

Le fake news rappresentano una minaccia significativa per la società moderna, influenzando l’opinione pubblica, la coesione sociale e la democrazia stessa. Combattere questo fenomeno richiede sforzi congiunti da parte di individui, organizzazioni e istituzioni. Educare le persone sul riconoscimento delle fake news, promuovere la trasparenza delle informazioni e incentivare una cultura di verifica delle fonti sono passi cruciali per contrastare l’impatto delle false informazioni sulla nostra società. Solo così potremo sperare di preservare la verità, la fiducia e la stabilità nella nostra era digitale.

la forza della democrazia

Il pensiero della redazione IMPREPARATI

L’informazione e’ sicuramente uno strumento sociale molto potente in mano alla stampa , dunque condividiamo la divulgazione della corretta informazione e l’uso della stampa per l’espressione di idee libere e democratiche che rientrino nel rispetto reciproco della collettività. Condanniamo pertanto le censure alla stampa e le fake news poiche’ sono motivo di squilibrio della nostra società e per tanto dannose per il nostro benessere sociale.

Articolo a cura di Samuel Trapani e Riccardo Virzì


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